IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Provvedendo sulla richiesta di archiviazione del p.m. pervenuta il
 30 maggio 1990;
    Atteso  che,  ancora  una  volta,  nella  concreta fattispecie, la
 stessa non potrebbe trovare accoglimento per i  motivi  di  cui  alla
 pregressa   ordinanza  10  novembre  1990,  che  disponeva  ulteriori
 indagini preliminari (ovviamente  specificandole)  tramite  audizione
 testimoniale e c.t.u. medico-legale (nuova c.t.u.);
    Poiche'  il  caso  in  esame e' sostanzialmente identico (o per lo
 meno affine) ad altri gia' presentatisi di recente, in cui il p.m. ha
 ritenuto superflue e ridondanti dette ulteriori  indagini,  ritenendo
 quindi contestualmente di non dovere espletare detto supplemento e di
 essere "coltierato" all'espletamento ma non anche "vincolato";
    Poiche'  in  tal modo viene ad essere snaturato il ruolo decisorio
 di cui all'ordinanza  10  novembre  1990,  svuotata  quindi  di  ogni
 contenuto   se   a  svuotarla  puo'  essere  l'atteggiamento-volonta'
 discrezionale-unilaterale del p.m. che si richiama, a giustificazione
 del  proprio  orientamento,  ad  indagini  preliminari  svolte  sotto
 l'imperio  dell'abrogato  codice  di procedura penale relativamente a
 procedimento ove il g.i. ha disposto la restituzione  degli  atti  al
 p.m.  ex  art.  258 delle disp. att. del nuovo c.p.p., trattandosi di
 procedimento in corso diverso da quelli indicati negli  artt.  241  e
 242,  il  quale  procedimento,  in  corso, diverso da quelli indicati
 negli artt. 241 e 242, prosegue con l'osservanza  delle  disposizioni
 del  nuovo  c.p.p.,  ma a questo specifico proposito i termini per le
 indagini preliminari sono computati dalla data di entrata  in  vigore
 del  codice,  e  quindi  cio'  non  osta, in nessun caso, come sembra
 implicitamente  sottintendere  il   p.m.,   ad   ulteriori   indagini
 commissionate ex art. 409, n. 4, del nuovo c.p.p.;
    Poiche'  riguardo  a  quest'ultima norma non puo' lo scrivente che
 ribadirne la  formulazione  letterale  "a  seguito  dell'udienza,  il
 giudice,  se  ritiene  necessarie  ulteriori  indagini, le indica con
 ordinanza  al  p.m.,  fissando  il  termine  indispensabile  per   il
 compimento  di  esse",  formulazione  che si ritiene ancora una volta
 vincolante, contrastando  il  concetto  di  facolta'  con  quelli  di
 "ritenuta necessita'", di "indicazione" (prescrizione) di "fissazione
 del termine indispensabile per il compimento", tutti, atti cogenti;
    Poiche'     trattasi    di    autentica    "inottemperanza-inerzia
 processuale", globale o parziale che sia il discorso  non  muta,  sia
 pure ovviamente motivata dal p.m. sulla base di altra interpretazione
 giuridica;
    Poiche'  un'ordinanza  ex  art.  409  n.  4)  non inficia affatto,
 contrariamente a quanto affermato dall'a.g. requirente, il  principio
 ispiratore  del  nuovo  modello  processuale (cioe' il formarsi della
 prova in  esclusiva  sede  dibattimentale)  ma  costituisce  semplice
 attuazione  della  volonta'  del legislatore di un controllo da parte
 del giudice per  le  indagini  preliminari  sull'effettivo  esercizio
 dell'azione  penale da parte del p.m. ex art. 112 della Costituzione,
 che rimane  a  tutti  gli  effetti  obbligatoria  ed  irrinunciabile,
 controllo  gia'  radicato  nel  nostro  ordinamento  giuridico e gia'
 esercitato dal g.i. tramite l'art. 6 del d.l.l. 14  maggio  1944,  n.
 288, in sede di modificazione dell'originario art. 74 abrogato c.p.p.
 che  configurava  l'archiviazione  da parte del p.m. unilaterale atto
 dispositivo da  parte  di  un  magistrato  sostanzialmente  sganciato
 dall'ordinamento  giudiziario,  esercente  l'azione  penale  in  modo
 discrezionale, sottoposto alla p.a. - potere esecutivo - Ministero di
 grazia e giustizia, poi proseguito con il gia' detto art.  112  della
 Carta  costituzionale,  controllo ben compatibile con il principio di
 civilta' giuridica  ne  procedat  index  ex  officio,  compatibilita'
 quindi  tanto  nel  precedente modello processuale accusatorio quanto
 nell'attuale sistema tendenzialmente accusatorio  (tuttavia  soltanto
 parzialmente  dispositivo), compatibilita' che sussiste pienamente in
 quanto tanto con la modifica dell'art. 74 del vecchio c.p.p. (decreto
 di archiviazione o disporsi in  alternativa  la  formale  istruzione)
 quanto con il complesso meccanismo di cui all'art. 409 nn. 2), 3), 4)
 e   5)  il  giudice  non  procede  d'ufficio  (come  il  suo  collega
 predecessore  del  medioevo  o  dell'evo  moderno),  non  intacca  il
 principio  di civilta' giuridica di separazione del ruolo dell'accusa
 dal ruolo del giudicante, ma provvede su  richiesta  esclusiva  della
 parte p.m. (parte pubblica titolare della pubblica accusa);
    Rilevato   che   il   "formarsi  della  prova  nel  dibattimento",
 presuppone che al dibattimento si  sia  pervenuti,  mentre  il  nuovo
 c.p.p.,  nell'intento di incoraggiare la "deflazione dibattimentale",
 ha inteso discernere fra prove (o elementi di prova)  da  utilizzarsi
 nella  mera  fase  delle  indagini  preliminari (quindi con validita'
 endoprocessuale) e prove utilizzabili  al  dibattimento,  consentendo
 fra  l'altro  in via eccezionale la raccolta anticipata di prove, per
 ragioni d'urgenza, non rinviabili al dibattimento, e come tali aventi
 valore   legale   in   detta   sede   (es.:   incidente   probatorio,
 intercettazioni  telefoniche),  ragioni per cui ben puo' accadere che
 il procedimento si concluda nella fase delle indagini preliminari;
    Atteso che la lettera del 409 differenzia e  scandisce  nettamente
 l'ipotesi  in  cui il g.i.p. delibera non accogliersi la richiesta di
 archiviazione proposta dal p.m. (passaggio obbligatorio  ove  appunto
 non  s'intenda  disporne  l'accoglimento  di  cui al primo comma) (al
 secondo comma la detta ipotesi) dalle altrettanto distinte ipotesi  (
 sub  4  e  5;  nella  prima  si  dispone  il  supplemento di indagini
 all'esito del quale il p.m. o riformulera' su vecchie e nuove basi la
 richiesta di archiviazione o chiedera' il rinvio  a  giudizio,  nella
 seconda  il  g.i.p.  prescinde  dal detto supplemento, non lo ritiene
 necessario ed ordina direttamente al p.m. di  formulare  tecnicamente
 il  capo  d'imputazione,  formulazione  che  la  prassi, nel parziale
 silenzio della norma, affida ovviamente al g.i.p. che la condivide  e
 non  al  p.m.  che  non  la  condivide,  un  po'  come  avveniva  nel
 provvedimento del g.i. che disponeva  in  dissenso  con  il  p.m.  il
 procedersi  nella  forma  dell'istruzione formale; v. la formulazione
 testuale della norma "Fuori del caso previsto  dal  quarto  comma  il
 giudice,  quando  non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone
 con  ordinanza   che,   entro   dieci   giorni,   il   p.m.   formuli
 l'imputazione",   ipotesi  che  comunque  presuppongono  entrambe  la
 premessa di cui al secondo comma);
    Poiche' un conto e' che il p.m. ritenga ex art.  125  delle  disp.
 att.  del  nuovo  c.p.p.  di  presentare  al  giudice la richiesta di
 archiviazione quando ritiene l'infondatezza della  notizia  di  reato
 "perche'  gli  elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono
 idonei a sostenere l'accusa in giudizio" un conto  e'  che  a  questa
 opinione,  richiesta corrisponda necessariamente un provvedimento del
 g.i. di accoglimento,  ed  al  riguardo  l'eventuale  supplemento  di
 indagini  verra' utilizzato o per una ben piu' sicura archiviazione o
 per un futuro rinvio a giudizio (in sede di udienza  preliminare),  e
 verra'   comunque   utilizzato   per  acquisire  eventuali  ulteriori
 elementi, in sede appunto di indagini preliminari, idonei a sostenere
 l'accusa in giudizio (giudizio che dontempla in primo luogo l'udienza
 preliminare con un ormai autentico imputato, e soltanto eventualmente
 l'udienza  dibattimentale,  in  quanto,   contrariamente   a   quanto
 sostenuto  dal  p.m.,  il  rinvio  a  giudizio  in  sede  di  udienza
 preliminare puo' ben concludersi anche con una sentenza di non  luogo
 a procedere, richiesta o meno dal p.m.);
    Poiche'  di  fatto il ragionamento del p.m. si presenta, oltreche'
 erroneo nei  presupposti,  viziato  da  antistoricita'  giuridica  in
 quanto  sembra  concepire  una  mera  antitetica  alternativa fra due
 fattispecie astratte  che  si  escludono  a  vicenda  (o  decreto  di
 archiviazione   o  ordine  di  formulare  l'imputazione)  trascurando
 totalmente  il  tertium  genus   (ulteriori   indagini   preliminari,
 all'esito  della  quale  o  archiviare o ordinare la formulazione del
 capo  d'imputazione),  e  cio'  nel   momento   in   cui   la   Corte
 costituzionale   con   recentissima   giurisprudenza   ha  dichiarato
 l'incostituzionalita' dell'art. 554, secondo comma del  nuovo  c.p.p.
 laddove nel giudizio di Pretura dispone e contempla la detta antitesi
 senza   consentire   al   g.i.p.   pretorile  di  disporre  il  detto
 supplemento;
    Poiche'   comunque   la   centralita'   della   questione    verte
 sull'interpretazione   delle   vistose   lacune  dell'art.  409,  non
 colmabili in via esegetico-interpretativa-giurisprudenziale, a fronte
 di inerzia processuale del p.m. (che omette puramente e semplicemente
 di ottemperare  all'ordinanza,  salva  l'eventualita'  di  evocazione
 delle  indagini  da parte della procura generale ex art. 412, secondo
 comma, ipotesi meramente facoltativa e non  certo  obbligatoria  come
 nella   ipotesi   di  cui  alla  stessa  norma  primo  comma  laddove
 l'avocazione con  decreto  motivato  scaturisce  ex  lege  dal  fatto
 oggettivo  del mancato esercizio dell'azione penale da parte del p.m.
 o della mancata richiesta  di  archiviazione  nel  termine  stabilito
 dalla legge o prorogato dal giudice, ipotesi ben differente da quella
 in  esame  perche'  addirittura  si  colloca  sul  piano  (almeno  in
 astratto, salvo giustificazioni "a posteriori  ed  in  concreto"  es.
 l'eccessivo  carico  di  lavoro  e  la  scarsita' dell'organico della
 procura) disciplinare, mentre nella concreta fattispecie il  p.m.  fa
 sua  una  certa  interpretazione  di  diritto,  ritenendo facoltativo
 l'ottemperare al disposto suplemento di indagini; motivando (sia pure
 erroneamente) il suo rifiuto di espletare  dette  ulteriori  indagini
 appunto nel predetto modo);
    Poiche',  in  verita',  avendo comunque il p.m. di grado inferiore
 adempiuto  all'obbligo  essenziale  di  presentare  al  giudice,  nei
 termini prescritti, le proprie richieste, l'"inerzia" si configura in
 modo,  come gia' detto e come si ribadisce, tecnicamente differente e
 qualitativamente peculiare;
    Poiche' comunque, ad ogni modo, ne' l'archiviazione ne' il  rinvio
 a  giudizio sono mai atti dovuti, dovendosi pervenire agli stessi, da
 parte del giudice, sempre e soltanto sulla base della valutazione dei
 concreti elementi  di  prova  acquisiti  dal  p.m.  nel  corso  delle
 indagini preliminari;
   Non potendosi al riguardo accogliere la riduttiva e contraddittoria
 interpretazione  che,  a  fronte  di  omessa  ottemperanza  del  p.m.
 all'ordinanza del g.i.p., concepisce la  possibilita',  per  l'organo
 giudiziario  non  ottemperante, di richiedere o il rinvio a giudizio,
 sulla  base  delle  stesse  acquisizioni   che   giustificarono,   in
 precedenza,  o  per  lo  meno che indussero il detto p.m. a domandare
 l'archiviazione (con la prospettiva che, presumubilmente, il giudice,
 provvedera' in udienza  preliminare  ai  sensi  dell'art.  422  primo
 comma)   ovvero   reiterare,   sempre  ovviamente  sulla  base  delle
 originarie acquisizioni, la richiesta di archiviazione, eventualmente
 con nuove motivazioni, e la altrettanto conseguente possibilita'  che
 il  giudice,  ove  non  ritenga  di  accogliere tale nuova richiesta,
 potrebbe, a sua volta, previa fissazione di nuova apposita udienza in
 camera di consiglio ex artt. 127 e 409, n. 2)  del  nuovo  c.p.p.,  o
 reiterare  l'ordinanza di effettuazione di nuove indagini preliminari
 o invitare il p.m. (gia' tecnico  "ordinare"  al  p.m.)  a  formulare
 l'imputazione,  nella  prospettiva  di provvedere successivamente, in
 questo caso, nel contesto dell'udienza preliminare, ai sensi del cit.
 art. 422, primo  comma;  dovendosi  rifiutare  detta  interpretazione
 perche'  involuta  e tautologica, addirittura un ossequio ad un certo
 spreco delle sinergie processuali, in quanto mescola con disinvoltura
 caratteristiche proprie della fase delle indagini preliminari  (quale
 quella in cui ci troviamo) con caratteri propri della fase intermedia
 fra   l'avvenuta  chiusura  delle  indagini  preliminari  e  la  fase
 (oltretutto   meramente   eventuale)   dibattimentale    (linea    di
 demarcazione  l'udienza  preliminare),  il  primo momento che vede il
 procedimento in senso lato (il cui soggetto e'  l'indagato-indiziato,
 cioe' la persona sottoposta alla fase delle indagini preliminari), il
 secondo momento che vede il procedimento stricto sensu (processo) (il
 cui soggetto e' l'autentico imputato);
    Poiche'   altrettanto   la  riferita  interpretazione  vincola  la
 liberta' di decisione del giudice, obbligandolo o all'archiviazione o
 al rinvio a giudizio in sede di  udienza  preliminare,  dovendo  egli
 comunque   attivare  il  meccanismo  di  cui  al  422,  primo  comma,
 meccanismo aleatorio perche' le parti potrebbero restare inerti e non
 recepirlo, mentre una nuova udienza camerale ed una  nuova  ordinanza
 ex  art. 409, quarto comma, sarebbero elementi superflui e ridondanti
 perche' detto cammino  e'  gia'  stato  percorso  in  origine,  senza
 successo  (il  p.m.  potrebbe  per  l'ennesima  volta non ottemperare
 all'ordinanza);
    Ribadito  che  grazie  a  tale  involuto  e  contorto   meccanismo
 procedurale   tanto  l'archiviazione  quanto  il  rinvio  a  giudizio
 finalizzato  all'udienza  preliminare  diverrebbero  atti  dovuti  ed
 automatici,     perdendo    il    loro    carattere    autenticamente
 giurisdizionale;
    Constatata per l'ennesima  volta  la  gia'  piu'  volte  lamentata
 lacunosita'  dell'art.  409, n. 4) laddove non prevede specifiche de-
 terminate   conseguenze    procedurali    all'esito    della    detta
 inottemperanza da parte del p.m. e constatata, allo stato degli atti,
 l'impossibilita'  del  g.i.p.  di  provvedere  in  difetto  di quelle
 ulteriori indagini preliminari che  egli  ha  a  suo  tempo  ritenuto
 "necessarie   ed   indispensabili")quindi   irrinunciabili   ai  fini
 decisori;
    Poiche' a  questo  proposito,  specifico  proposito,  il  problema
 tecnico-giuridico  potrebbe trovare idonea corretta soluzione in sede
 di riformulazione dell'art. 412,  secondo  comma,  del  nuovo  c.p.p.
 rendendo  l'avocazione  da  parte del p.g. meccanismo obbligatorio, e
 non piu' facoltativo, nella ipotesi in cui appunto, gia' ricevuta dal
 p.m. di seconda istanza  la  comunicazione  prevista  dall'art.  409,
 terzo comma, ogni situazione di ipotesi-incertezza sia superata dalla
 constatata perdurante inottemperanza da parte del p.m.;
    Attenendo la concreta fattispecie alla violazione, in tema di art.
 409,  n.  4)  e  di art. 412, secondo comma, degli articoli 2, 3 e 97
 (buon  andamento-efficienza   organizzativa   dei   pubblici   uffici
 giudiziari  che si collocano nell'ambito della p.a. - amministrazione
 della giustizia) e 101, secondo comma della Costituzione  (i  giudici
 sono  soggetti  soltanto  alla  legge)  quest'ultimo  nel senso che a
 questo  punto  il  giudicante  trovasi  assoggettato  al  p.m.   a.g.
 requirente;
    Essendo le riferite questioni, rilevabili d'ufficio iussu iudicis,
 non manifestamente infondate e rilevanti nel corrente giudizio per la
 gia' detta impossibilita' di decidere allo stato degli atti;
    Poiche'   da   ultimo  va  detto,  a  chiarimento  della  presente
 motivazione, che l'evocazione d'obbligo ad opera del p.g.  lascerebbe
 intatto  il merito della singola questione giuridica e l'autonomia di
 giudizio del p.m. di 2a istanza subentrante al rinunciatario p. m. di
 1ยบ grado  e  che  all'esito  dello  svolto  supplemento  di  indagini
 preliminari  il detto p.g. potrebbe ovviamente esprimersi liberamente
 o per  l'archiviazione  (come  originariamente  richiesto  dall'altro
 p.m.)  o  per  il rinvio a giudizio in sede di udienza preliminare ex
 artt. 416 e segg. del nuovo c.p.p., cosi' come in detta  ultima  sede
 sarebbe  libero  di concludere o per il detto rinvio (nella opportuna
 sede dibattimentale) o per il non luogo a  procedere  ed  altrettanto
 libero  sarebbe  il  g.i.p.  di  fare la sua valutazione, e all'esito
 delle nuove indagini, e all'esito dell'udienza preliminare;
    Poiche' quindi la rimozione en lege del distorto meccanismo di cui
 all'art. 412, secondo comma del nuovo c.p.p. lascerebbe introdotta la
 figura del p.m., non  giudice  ma  a  tutti  gli  effetti  magistrato
 appartenente  all'ordine  giudiziario,  che  gode ex art. 107, quarto
 comma, della Costituzione delle garanzie stabilite nei suoi  riguardi
 dalle  norme  sull'ordinamento  giuridiziario,  ed  al quale la legge
 assicura l'indipendenza ex  art.  108,  secondo  comma,  della  Carta
 costituzionale,  stante altresi' l'art. 190 ordinamento giuridiziario
 che definisce la magistratura, unificata nel concorso di  ammissione,
 nel tirocinio e nel ruolo di anzianita' e distinta relativamente alle
 funzioni  giudicanti  e  requirenti  etc., figura che viene ad essere
 ribadita dall'art. 326, del nuovo c.p.p. secondo cui  il  p.m.  e  la
 polizia  giudiziaria  svolgono, entrambe nell'ambito delle rispettive
 attribuzioni, le indagini necessarie per le  determinazioni  inerenti
 all'esercizio  dell'azione  penale e dall'art. 358, dello stesso cod.
 stando al quale il p.m. compie  ogni  attivita'  necessaria  ai  fini
 indicati  nell'art.  326  e  svolge  altresi' accertamenti su fatti e
 circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini  (fattore
 quest'ultimo  ben  determinante),  essendo quindi e rimanendo il p.m.
 "parte processuale" ma essendo al  tempo  stesso  "parte  imparziale"
 collocata  dalla  legge  su  un  piano ben differente da quello delle
 parti private, una parte che  continua  a  privilegiare,  come  sotto
 l'imperio   dell'abrogato   c.p.p.,   l'accertamento   della  verita'
 materiale e non formale e ad esercitare una funzione di  richiamo  al
 rispetto  formale e sostanziale della legge, che non si esaurisce nel
 concetto di pubblica accusa, essendo la cultura  della  giurisdizione
 non  limitata ai soli giudici (magistratura giudicante) ma patrimonio
 dell'intera magistratura (requirente compresa);